1. Interconnessione significato

L’impianto normativo del Piano Industria 4.0 ruota intorno al concetto di interconnessione, che ha suscitato e suscita ancora oggi dubbi e perplessità.

Infatti, data la difficile interpretazione, vengono forniti i chiarimenti in merito ai requisiti obbligatori dapprima la Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 e successivamente con la Circolare 01 agosto 2018, n. 295485.

Compito delle due circolari è quello di definire e chiarire non solo i requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, ma anche le modalità di applicazione dei benefici per quelle tipologie di beni strumentali non specificati.

Come ribadito nella circolare n. 177355 per mantenere il diritto al beneficio il requisito dell’interconnessione “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.

Affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario che il bene strumentale sia in grado di scambiare informazioni, attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) con:

  • sistemi interni quali gestionali, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio locale e remoto, altre macchine dello stabilimento, sistemi MES;
  • sistemi esterni come i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain.

Questa caratteristica, viene ribadita anche nella circolare n. 4/E del 2017.

Altro requisito obbligatorio prevede l’identificazione univoca del bene strumentale, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio gli indirizzi IP.

Questi requisiti sono previsti per tutti i beni materiali elencati nell’allegato A e per tutti i beni immateriali contenuti nell’allegato B.

Beni materiali – allegato A

interconnessione industria manifatturiera

Secondo quanto riportato nell’allegato A, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», sono tutti quei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  • macchine utensili per asportazione,
  • macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio  plasma,  waterjet,   fascio   di   elettroni),
  • elettroerosione, processi elettrochimici,
  • macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
  • macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
  • macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
  • macchine utensili di  de-produzione  e  riconfezionamento   per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e  prodotti  di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il  disassemblaggio,  la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
  • robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
  • macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle   caratteristiche    superficiali    dei    prodotti    o    la funzionalizzazione delle superfici,
  • macchine per la manifattura additiva  utilizzate  in   ambito industriale,
  • macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV  e  sistemi  di  convogliamento  e  movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio  RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
  • magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Qui l’allegato A completo: http://www.imq.it/export/sites/default/it/doc/AllegatoA_CIRCOLARE_N_4_DEL_30-03-2017.pdf

2. Integrazione automatizzata

In secondo luogo, la citata circolare n. 4/E del 2017 ha previsto che i beni del primo gruppo dell’allegato A devono soddisfare anche il requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

Per quanto riguarda il significato di integrazione, il Mise, ritorna sull’iper ammortamento, affrontando un aspetto specifico: la caratteristica obbligatoria dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.

Nel caso di trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione e tutte le macchine utensili, elencate nell’allegato A, che non hanno bisogno di ricevere istruzioni operative non è necessario il vincolo del “caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”.

In tali casi, infatti, il Mise ritiene sufficiente che il bene sia in grado di “trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo”. Dunque, per l’iper ammortamento non è richiesto necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso, da remoto, istruzioni dal sistema informatico di fabbrica.

Modalità dell’integrazione automatizzata

Richiamando la circolare n. 4/E del 2017, vengono ribadite le tre modalità relative all’integrazione:

  • con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa;
  • con la rete di fornitura;
  • con altre macchine del ciclo produttivo.

Per l’integrazione di tipo fisico, si fa l’esempio dei “sistemi di movimentazione”; per quella di tipo informativo, invece, si opera riferimento alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”. Inoltre, per quanto riguarda il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico, questo può essere soddisfatto attraverso l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

Beni immateriali – Allegato B

Con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355 vengono introdotti nell’elenco dei beni immateriali 

tecnologia 4.0

dell’allegato B della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’ecommerce;
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on field).
 Qui l’allegato completo: http://www.imq.it/export/sites/default/it/doc/AllegatoB_CIRCOLARE_N_4_DEL_30-03-2017.pdf.pdf