A 5 anni di distanza dall’entrata in vigore del Piano Industria 4.0 alcuni beni materiali hanno subito aggiornamenti e molte imprese hanno deciso di sostituire i macchinari. Ma se in questi 5 anni si ha avuto accesso al credito di imposta (o iper-ammortamento) si può sostituire un bene materiale 4.0?
Sostituire un bene 4.0
Quando un macchinario diventa obsoleto è prassi chiedersi se è bene sostituirlo o migliorarlo con una operazione di revamping.
Scopri le alternative alla sostituzione del bene 4.0
Se si è scelta la via della sostituzione e si ha avuto accesso al credito d’imposta 4.0 la domanda che nasce spontanea è: è possibile sostituirlo mentre si sta fruendo di agevolazioni fiscali?
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a questa domanda con l’intervento 532/2022 (puoi trovare il documento integrale qui).
La risposta è sì. Ma ci sono delle condizioni da rispettare.
“[…]se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
1) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
2) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.
In poche parole, si può ma il nuovo bene deve avere le 5 +3 caratteristiche richieste per richiedere l’agevolazione fiscale.
Ne abbiamo già parlato qui.
Agevolazione e tempo che intercorre per la sostituzione
L’altra domanda è se nel periodo che intercorre tra la sostituzione della nuova macchina con la vecchia è possibile usufruire dell’agevolazione.
A questo quesito, invece, la risposta è no, come si evince dall’interpello 537/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Durante l’attività di sostituzione del bene il beneficio non può essere fruito. Nel documento dell’Agenzia delle Entrate viene specificato che:
“[…] nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iper-ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta; la fruizione dell’iper ammortamento potrà riprendere – per l’importo complessivamente pari all’iper ammortamento residuo al momento l’interruzione dell’interconnessione dei Beni Sostituiti – solo nel momento in cui verrà effettuata la “nuova” interconnessione, ossia quella riguardante i Beni Sostitutivi”